lentepubblica


NASPI: l’indennità della mobilità non influisce sull’assegno

lentepubblica.it • 22 Novembre 2016

NASPI indennitaNASPI: l’indennità della mobilità non influisce sull’assegno. Gli effetti del rapporto tra i due ammortizzatori sociali contro la disoccupazione con riguardo ai lavoratori che accedono alla Nuova assicurazione sociale per l’impiego.

Per maggiori informazioni sulla proroga della NASPI potete cliccare qui.

I periodi di contribuzione che hanno dato luogo all’indennità mobilità ordinaria e alla mobilità in deroga, non devono essere scomputati dalle contribuzioni utili alla determinazione della durata della Naspi. Come è noto, l’articolo 5 comma 1 del d.lgs. n. 22 del 2015 prevede che ai fini del calcolo della durata della prestazione NASpI non devono essere computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Ciò per evitare un doppio conteggio della contribuzione versata.

NASPI: l’indennità della mobilità non influisce sull’assegno

Lo scomputo deve riguardare esclusivamente i periodi di contribuzione che hanno dato luogo a Dso (anche ridotta) Aspi o Mini Aspi la cui cessazione sia avvenuta all’interno del quadriennio di osservazione della Naspi. Questo criterio operativo è stato indicato dall’Inps con la Circolare 194/2015 nel quale ha precisato espressamente che qualora il lavoratore nel periodo di osservazione di quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla indennità NASpI ha fruito di indennità mobilità e di mobilità in deroga, i relativi periodi di contribuzione necessari per il diritto alle predette prestazioni di mobilità possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della durata della indennità NASpI e, pertanto, non devono essere “detratti” quali periodi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione. 

Si tratta di un principio importante a tutto vantaggio di quei lavoratori che hanno in passato fruito dell’indennità di mobilità (ordinaria o lunga) oltre che della mobilità in deroga: i periodi di contribuzione da lavoro antecedenti alla mobilità potranno essere utilizzati a pieno per arricchire il maturato contributivo quadriennale su cui determinare la durata della Naspi. Senza doverli detrarli. Resta inteso che i contributi figurativi da mobilità accreditati sul conto assicurativo del lavoratore non possono essere utilizzati ai fini della durata della Naspi, in quanto non trattasi di settimane di lavoro retribuito. Facciamo un esempio.

Esempi

Si immagini un lavoratore che ha perso involontariamente la propria occupazione (subordinata) il 31 Agosto 2016. Nei quattro anni antecedenti all’evento di disoccupazione questi ha 133 settimane di contribuzione da lavoro ed ha fruito di una Aspi ordinaria per 52 settimane e altre 23 settimane di mobilità in deroga (133+52+23=208). Ebbene ai fini del non computo delle settimane utili per l’accesso alla Naspi bisogna detrarre solo 52 settimane di contribuzione, cioè il numero di settimane che hanno dato luogo all’Aspi alle numero di settimane di retribuzione da lavoro, utili ai fini della determinazione della durata della naspi. Ciò significa che dalle 133 settimane di retribuzione bisogna sottrarre solo il valore di 52 settimane (133-52=81) e non anche il valore delle settimane che hanno dato luogo all’accesso all’indennità di mobilità in deroga. Il valore di tale operazione costituisce il numero di settimane utili ai fini della determinazione della durata della prestazione Naspi con riferimento all’evento di disoccupazione avuto il 31 Agosto 2016. Che pertanto sarà pari a 40,5 settimane (81/2). Ciò perchè la durata della Naspi è pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo quadriennio.

A ben vedere il rapporto tra questi due ammortizzatori è destinato progressivamente a scemare dato che con riferimento agli eventi di disoccupazione avvenuti dal 30 dicembre 2016 sia l’indennità di mobilità ordinaria che quella in deroga non potrà più essere concessa essendo stata abrogata dalla legge Fornero nel 2012.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Bernardo Diaz
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments